Bilanci consuntivi
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
2024Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2024
Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2024 (prospetti)
2023Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2023
Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2023 (prospetti)
2022Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2022
Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2022 (prospetti)
2021Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2021
Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2021 (prospetti)
2020Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2020
Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2020 (prospetti)
